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O. 28/03/2003 n. 3276

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza č autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni:

- Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

-Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

-Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

-Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;

-Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;

-Legge 7 agosto 1990, n 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-quater, 16 e 17;

- Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17, 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

-Decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

-Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

-Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55,

articoli 3, 4, 6, 8;

-Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. n. 191, comma 3;

-Legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

-Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;

-Decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;

-Legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

-Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

-Legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

-Legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

-Legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

-Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17, 21 e 23;

- Legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20; Decreto-Legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 1995, n. 438 e successive modifiche ed integrazioni,

art. 1-septies;

- Decreto-Legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, art. 1;

-leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga, ed in particolare: Legge regione Emilia-Romagna 18 maggio 1999, n. 9, art. 4, comma 8, lettera b);

- Legge regione Emilia-Romagna 25 febbraio 2000, n. 9, articoli 5, 7, 8,13, 14, 15, 16, 19 e 28;

- Legge regione Emilia-Romagna 15 novembre 2001, n. 40, articoli 57, 58 e 59;

-regolamento regione Emilia-Romagna 14 marzo 2001, n. 6, articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 17;

-Legge regione Veneto 4 febbraio 1980, n. 6, e successive modificazioni;

- Legge regione Veneto 16 agosto 1984, n. 58, e successive modificazioni;

-Legge regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58, e successive modificazioni;

- Legge regione Veneto 29 novembre 2001, n. 30 e successive modificazioni.

2. Alla data di entrata vigore del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, e successive modifiche, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto Decreto legislativo.

Art. 5.

1. Il sindaco del comune di Apricena, per l'ambito territoriale di competenza, provvede a porre in essere i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni derivanti dall'eccezionale ondata di maltempo che ha investito il territorio del comune nel periodo 31 agosto-2 settembre 2002. Il sindaco adotta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi atti a consentire il ripristino delle strutture pubbliche danneggiate, la sistemazione idrogeologica e la messa in sicurezza dell'abitato, il ristoro dei danni subiti dalla popolazione nonchč la realizzazione di un canale scolmatore del torrente Vallone.

2. Per la realizzazione degli interventi contenuti nel piano, ivi compresi quelli eventualmente disposti per far fronte alla prima fase di emergenza, si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza in quanto compatibili.

3. Per le finalitā di cui al presente articolo, nonchč per quelle di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, il Dipartimento della protezione civile concorre nel limite massimo di 6 milioni di euro, che a tal fine sono trasferite alla regione Puglia anche per le successive assegnazioni al comune di Apricena.

Art. 6.

1. Il Presidente della regione Emilia-Romagna puō, per l'attuazione degli interventi relativi ai comuni di Ottone e Cerignale (Piacenza) avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4, utilizzare le residue risorse finanziarie di cui all art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2431/1 996 pari a Euro 311.275,20 nonchč quota parte del mutuo contratto per interventi di protezione civile ai sensi dell'ordinanza n. 3124/2001 pari a Euro 657.141,79.

Art. 7.

1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilitā finanziarie del medesimo Dipartimento della protezione civile.

Art. 8.

1. Dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3267, nell'ambito delle norme giuridiche suscettibili di deroga sono espunti i riferimenti alla Legge 24 aprile 1975, n. 131 e ai relativi adempimenti autorizzativi, e alla Legge 7 agosto 1982, n. 704, e ai relativi adempimenti autorizzativi. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2003 Il Presidente: Berlusconi

 

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